Corte dei conti
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
RILIEVI CORTE DEI CONTI
RENDICONTO 2016
- Nota istruttoria rendiconto 2016
- Risposta a nota istruttoria rendiconto 2016
Allegati risposta nota istruttoria rendiconto 2016
Composizione FCDE rendiconto 2016
- Archiviazione con rilievi rendiconto 2016
RENDICONTO 2017-2018
- Archiviazione con rilievi rendiconto 2017-2018