Personale non a tempo indeterminato

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 17 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO CINQUE MESI

 Delibera di Giunta Comunale n. 30/2016

 Determinazione n. 64/2016  

Contenuto inserito il 24-03-2016 aggiornato al 24-03-2016

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